Le persone con disabilità possono conseguire:
• le patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, anche con codice 96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
Le patenti speciali abilitano a condurre gli stessi veicoli delle corrispondenti categorie, ma possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti compiuti dalla commissione medica locale. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici UE armonizzati ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per la mobilità sostenibile;
• le patenti speciali delle categorie A1 e B che abilitano a condurre:
- macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4 CDS e che non superino la velocità di 40 km/h (patenti A1),
- macchine agricole, diverse da quelle di cui sopra, nonché macchine operatrici, escluse le eccezionali (patenti B);
• il certificato di abilitazione professionale (CAP), previa specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale, per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente o di piazza, di tipo:
- KA se in possesso di patente speciale di categoria A1, A2, A;
- KB se in possesso di patente speciale di categoria B1, B;
• la qualificazione di tipo CQC per trasporto di cose per la guida di veicoli con patente speciale delle categorie C1, C1E, C, CE speciale.
• la qualificazione di tipo CQC per trasporto di persone per la guida di veicoli con patente speciale delle categorie D1, D1E, D, DE.
Ai titolari di patente speciale, di qualsiasi categoria, è vietata la guida di autoambulanze.